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L'opzione e' fatta mediante dichiarazione resa, davanti al pretore del luogo di domicilio dell'interessato ed e' irretrattabile. Nell'eventualita' che l'indennita' sia stata gia' liquidata in capitale, non avendo l'interessato potuto esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volonta', la somma per tale titolo corrisposta e' considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, e all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate. Cosi' anche, se l'indennita' di infortunio sia stata gia' liquidata in rendita vitalizia, all'interessato spetta soltanto la differenza fra la pensione o l'assegno di guerra e la rendita stessa.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 21 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art12 · fonte del testo

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