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[1]Le somme destinate a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera c) dell'art. 1 dovranno essere investite in titoli del debito pubblico vincolati. Potra' pero' eccezionalmente autorizzarsi, con decreto del Ministro per le corporazioni, l'investimento in immobili, anche essi soggetti a vincolo, di una parte delle somme stesse. Nel detto decreto sara' determinata la quota da investire in immobili, che non dovra' in nessun caso superare la meta' dell'ammontare del fondo di garanzia.
[2]Il Ministro per le corporazioni puo' consentire le operazioni eventualmente occorrenti per modificare, a norma e nei limiti del comma precedente, l'investimento del fondo di garanzia esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e potra' altresi' disporre che una quota, non superiore al 20 per cento del fondo stesso, sia impiegata in spese di assistenza di interesse nazionale, purche', per effetto di questo impiego, l'ammontare complessivo del fondo di garanzia, non si riduca a meno di L. 65.000.000.
Testo in vigore dal 8 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
