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[1]Le funzioni di tutti gli amministratori sono gratuite.
[2]Il regolamento stabilira' le norme per la costituzione ed il funzionamento degli organi di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8, e degli uffici dell'Ente, nonche' per la gestione dei fondi.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
