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[1]L'Ente nazionale e' amministrato da un presidente e da un Consiglio di amministrazione, assistiti dal Consiglio nazionale quale organo consultivo.
[2]Alla costituzione dell'ufficio dell'Ente provvedera' la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
