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L'Ente nazionale, le federazioni e le sezioni della mutualita' scolastica sono autorizzati, quando se ne manifesti l'opportunita', a delegare ad una speciale Commissione di propria nomina l'amministrazione dei beni patrimoniali destinati per donazione o per legato ad opere assistenziali con fini determinati e con carattere di perpetuita'.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
