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[1]Per le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia sono computati utili agli effetti della stessa assicurazione obbligatoria, dal momento in cui le suddette persone entrano a farne parte, i contributi versati per loro conto dalla mutualita' scolastica alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e le quote annue di concorso assegnate dalla Cassa stessa a mente dell'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 521. La parte di pensione corrispondente a tali contributi e quote di concorso e' stabilita in ragione del cento per cento del loro importo.

[2]Le persone che non sono soggette all'obbligo dell'assicurazione e che non si valgono della facolta' di continuare per loro conto, anche dopo usciti dalla mutualita' scolastica, i versamenti nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, possono ottenere dopo il ventesimo anno di eta' che la riserva, corrispondente ai versamenti fatti per essi dalla mutualita', sia trasferita in un libretto delle Casse di risparmio od in un premio iniziale di polizza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-03;17~art11 · fonte del testo

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