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[1]La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali versera' un contributo all'Ente nazionale in proporzione al numero dei soci inscritti nell'anno scolastico precedente. La misura del contributo sara' stabilita dal Comitato esecutivo della Cassa predetta, ma non potra' essere minore di una lira per ogni socio.

[2]La Cassa nazionale predetta assegnera' ai soci inscritti alla Cassa stessa la quota di concorso di cui all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 521.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-03;17~art10 · fonte del testo

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