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In tutte le scuole, ove si impartisce la istruzione elementare e popolare, e' istituito il servizio della mutualita' scolastica per l'educazione alla previdenza, al risparmio ed alla reciproca assistenza degli scolari. Il servizio si esplica:
- a)con l'iscrizione degli scolari alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 521, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422;
- b)col dare aiuto ai soci malati e care preventive ai soci gracili o predisposti e con l'istituzione di opere assistenziali;
- c)col promuovere l'educazione al risparmio, alla previdenza, all'igiene e la conoscenza delle leggi sull'igiene e sulla previdenza sociale.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
