Art. 91 — Comitato di liquidazione
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
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3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 27 agosto 1971 al 1 febbraio 1979. 360 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il comitato di liquidazione e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Consiglio dei Ministri ed e' composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da trentacinque a settantasei, a seconda delle esigenze delle sue funzioni. I membri del comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato della Corte di appello o equiparati; magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario; ufficiali generali e ufficiali superiori medici; professori ordinari, straordinari, aggregati e liberi docenti di universita', a preferenza delle facolta' di medicina; direttori generali o equiparati e funzionari di qualifica immediatamente inferiore. Il Ministro per il tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa, altresi', sei membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, tre membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro appartenente alla categoria degli invalidi per la lotta di liberazione, un membro scelto fra i congiunti di caduti per la lotta di liberazione e non piu' di quindici membri scelti fra i funzionari, in attivita' o a riposo, della carriera direttiva dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale. E' in facolta' del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice presidente del comitato a tre membri di esso, scelti tra i magistrati in servizio della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere. Tutti i membri durano in carica tre anni salvo quanto previsto, dal comma successivo e possono essere riconfermati. I membri del comitato di liquidazione non possono essere nominati o confermati quando abbiano superato il 750 anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di eta'. Alla direzione della segreteria del comitato e' preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art91 · fonte del testo
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