Art. 26 — Revisione per aggravamento
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
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3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1975 al 1 febbraio 1979. 412 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nei casi di aggravamento delle infermita' per le quali sia stata concessa pensione od assegno rinnovabile od indennita' per una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perche' le infermita' non erano valutabili ai fini della classificazione, l'invalido puo' chiedere la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda e' respinta, essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte per la stessa infermita'.E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui e' stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento. Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la commissione medica, di cui al successivo articolo 93 dichiari che la invalidita', sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purche' tale giudizio sia confermato dalla commissione medica superiore di cui al successivo articolo 94. Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, la commissione medica superiore deve pronunciarsi su visita diretta. In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti piu' favorevole, dalla data della visita collegiale di cui al successivo articolo 93 ed e' pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile gia' riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza. Nel caso di nuova liquidazione di indennita' per una volta tanto, quest'ultima e' concessa in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al quarto comma dell'articolo 11 della presente legge. Nel caso in cui all'invalido spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione od assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata gia' liquidata indennita' per una volta tanto, l'importo dell'indennita' stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero e' effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate nell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. Se la indennita' per una volta tanto sia stata corrisposta per invalidita' diversa da quella il cui aggravamento o la cui rivalutazione da' titolo alla concessione della pensione od assegno rinnovabile, la liquidazione e' effettuata secondo le modalita' stabilite dall'articolo 11, sesto comma, della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art26 · fonte del testo
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