Art. 118 — Abbuono e recupero delle somme liquidate in via provvisoria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →

In tutti i casi in cui e' stabilita la competenza delle direzioni provinciali del tesoro ad effettuare concessioni in via provvisoria e l'amministrazione centrale, in sede di provvedimento definitivo, non confermi le concessioni medesime ovvero faccia luogo a liquidazione di un trattamento inferiore, le somme in piu' corrisposte sono abbuonate, sempreche' risulti la buona fede degli interessati.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art118 · fonte del testo

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