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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]La «Fondazione Diaz per i ciechi di guerra del Piemonte» con sede in Torino, eretta in ente morale con R. decreto 12 novembre 1921, n. 1816, e' disciplinata dalla legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata dal decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra, e dal relativo regolamento 29 febbraio 1920, n. 651, assumendo il carattere di ente di assistenza agli invalidi della guerra.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 5 giugno 1930 - Anno VIII
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 26 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
