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[1]Il Ministro per la cultura popolare puo', ove ne ravvisi la opportunita', nominare di concerto con il Ministro per finanze, Commissioni per l'esame di speciali argomenti che interessano la Discoteca.
[2]I membri di tale Commissione sono compensati in conformita' di quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 3.
Testo in vigore dal 18 marzo 1939 al 22 dicembre 2008
