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[1]Nella prima attuazione dell'organico, il ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, potra' ammettere ai posti di capi sezione di 2ª classe, pei quali occorrano studi tecnici e pratica speciale, i funzionari che da oltre cinque anni prestano analogo servizio nell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 luglio 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
