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[1]L'attuale Consiglio permanente di amministrazione e la sua presidenza rimarranno in carica ancora un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dopo di che il Consiglio stesso sara' rinnovato e i suoi membri dovranno essere sostituiti o confermati di triennio in triennio; l'amministratore generale, che fa parte di diritto del Consiglio stesso, ne diverra' allora presidente.
[2]Il Consiglio nomina i suoi segretari scegliendoli tra i funzionari di ognuna delle due Direzioni generali dell'Amministrazione.
Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
