Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In attesa dell'emanazione dello statuto di cui al precedente articolo, e' conferita al presidente la facolta' di prendere tutti i provvedimenti necessari per il riordinamento ed il funzionamento dell'Unione e per la graduale attuazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1928 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Mosconi - Martelli.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009
