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[1]Gli ufficiali superiori e inferiori in congedo delle forze armate dello Stato, aventi obblighi di servizio in caso di mobilitazione, sono inscritti d'ufficio all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

[2]Gli ufficiali generali, gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, gli ufficiali superiori ed inferiori non aventi obblighi di servizio in caso di mobilitazione e quelli appartenenti alla Croce Rossa Italiana possono essere inscritti all'Unione in seguito a loro domanda.

[3]Non potranno, in ogni caso, essere inscritti all'Unione nazionale quegli ufficiali che risultino di non buona condotta morale o che abbiano comunque svolta un'attivita' in contrasto con gli interessi della Nazione.

[4]Quelli di essi che vi si trovino inscritti dovranno esserne cancellati.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3242~art1 · fonte del testo

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