Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194

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Salvo le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della decorazione l'insignito che se ne renda indegno. La revoca e' pronunciata, sentito il Consiglio dell'Ordine, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto, ove si tratti di insigniti per benemerenze di cui alla lettera a) dell'art. 2, con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 5 giugno 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-03-27;199~art7 · fonte del testo

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