Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1986, N. 194

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La decorazione dell'Ordine al merito del lavoro conferisce il titolo di cavaliere ed e' concessa ai cittadini italiani che si siano resi singolarmente benemeriti, segnalandosi:

  • a)nell'agricoltura, per avere compiuto di propria iniziativa importanti opere di colonizzazione di terre incolte, o di bonifica, di disciplina di corsi d'acqua, o di rimboschimenti di terreni montuosi; per avere introdotto nuove colture, o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; o, infine, per avere svolta opera intesa ad elevare moralmente ed economicamente in modo notevole le condizioni delle classi agricole;
  • b)nell'industria, per scoperte od invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici per organizzazione di importanti complessi aziendali; per utilizzazione piu' efficace di forze motrici o di materie prime; ed infine per avere contribuito in modo notevole alla elevazione economica e sociale delle classi operaie;
  • c)nel commercio, per l'apertura o ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale, o per organizzazioni idonee ad agevolare le relazioni commerciali, o per avere creato o sviluppato istituzioni atte a giovare agli scambi;
  • d)nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana;
  • e)nell'attivita' creditizia e assicurativa, per avere con la creazione o organizzazione di efficienti entita' finanziarie contribuito allo sviluppo del complesso delle attivita' economiche nazionali. La decorazione stessa puo' essere concessa anche a cittadini italiani residenti all'estero che abbiano acquistata alcuna delle benemerenze di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 20 dicembre 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-03-27;199~art2 · fonte del testo

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