Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1931 al 16 settembre 1934. Leggi il testo vigente →

[1]Nello statuto di ciascuna Regia scuola o Regio istituto di istruzione tecnica e' stabilita la misura delle tasse che devono essere pagate per la inscrizione, la frequenza, gli esami e per il rilascio del relativo diploma e le condizioni per esonero totale o parziale da tale pagamento.

[2]Le tasse sono introitate dalla scuola od istituto e inscritte nel proprio bilancio.

[3]Sara' tuttavia devoluta all'Erario la somma di L. 100 sull'ammontare di ciascuna tassa di diploma pagata da chi abbia superato l'esame di abilitazione tecnica. Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; saranno stabilite le relative modalita'.

[4]Quando in una stessa citta' esistano scuole o istituti dello stesso tipo, Regi o pareggiati, la misura delle tasse deve essere uguale per tutti.

Testo in vigore dal 17 luglio 1931 al 16 settembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art66 · fonte del testo

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