[1]Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di trasferire il personale di ruolo, direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo, di vigilanza da una ad altra Regia scuola o Regio istituto d'istruzione tecnica.

[2]Per il personale direttivo ed insegnante saranno determinati, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, i casi in cui potranno essere disposti tali trasferimenti.

[3]I trasferimenti e passaggi hanno luogo tra posti di pari gruppo, grado e sviluppo di carriera.

[4]Si applicano, per tali trasferimenti, le disposizioni vigenti per il personale statale di ruolo.

[5]Le indennita' di trasferimento, quando siano dovute, sono pagate sul proprio bilancio dalla scuola od istituto presso cui il personale e' stato trasferito.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art47 · fonte del testo

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