[1]Il personale di ruolo direttivo, insegnante, amministrativo, tecnico e di vigilanza delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali, e' personale statale e fa parte del ruolo proprio di ciascuna scuola od istituto.

[2]Il Ministero dell'educazione nazionale ne regola lo svolgimento della carriera e la cessazione dal servizio con provvedimenti da registrarsi alla Corte dei conti, e cura la compilazione e la tenuta della matricola di tale personale.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art45 · fonte del testo

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