[1]Gli insegnanti incaricati sono nominati dal preside o direttore, udito il Consiglio di amministrazione, per la durata dell'anno scolastico, nei limiti previsti dalle piante organiche e possono essere confermati.

[2]Agli incaricati e' dovuta la retribuzione di L. 385 per ogni ora settimanale di insegnamento nel corso superiore dell'istituto tecnico e nella scuola di magistero professionale per la donna; e di L. 330 per ogni ora settimanale di insegnamento nel corso inferiore dell'istituto tecnico e nella scuola tecnica, eccetto che per la calligrafia, la dattilografia e la stenografia che dovranno essere retribuite col compenso di L. 220 annue per ogni ora settimanale di lezione, salva la applicazione alle suindicate retribuzioni delle riduzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art39 · fonte del testo

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