[1]La direzione didattica e disciplinare delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili e' affidata ad un direttore; quella degli istituti tecnici e delle scuole di magistero professionale per la donna e' affidata ad un preside.

[2]Per le scuole e gli istituti agrari, industriali e nautici il direttore e il preside debbono essere muniti di laurea tecnica.

[3]Il preside ed il direttore sono assistiti dal Collegio, dei professori, nei casi previsti dalle leggi e dallo statuto della rispettiva scuola od istituto.

[4]All'amministrazione delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica provvede un Consiglio d'amministrazione, nel quale sono rappresentati il Ministero dell'educazione nazionale e gli enti e le persone che contribuiscono in notevole misura al mantenimento della scuola od istituto. Il preside o direttore fa, di diritto, parte del Consiglio ed ha voto deliberativo.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art29 · fonte del testo

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