[1]Possono essere istituiti corsi completi in aggiunta al corso normale, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario.

[2]Nessuna classe puo', di regola, avere piu' di 35 alunni.

[3]L'istituzione di nuovi corsi completi sara' disposta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

[4]Salvo il disposto di cui al quarto comma dell'art. 69, e' vietata la istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art18 · fonte del testo

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