[1]Alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario, possono essere annessi convitti per gli alunni che frequentano la scuola o l'istituto, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario.

[2]Le norme sull'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione di ciascun convitto sono stabilite nello statuto della scuola od istituto.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art20 · fonte del testo

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