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Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3 sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e composte di un consigliere di Stato, presidente, di due professori di ruolo di Universita', dei quali uno di filosofia e pedagogia e l'altro di letteratura italiana, di un funzionario di gruppo A della carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore al 6° e di un ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione elementare. Alle Commissioni e' aggregato, con funzioni di segreteria, un funzionario di gruppo A della carriera amministrativa del Ministero della pubblica istruzione di grado non inferiore all'8°.

Testo in vigore dal 6 novembre 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-10-12;1213~art5 · fonte del testo

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