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[1]La delimitazione e la terminazione delle proprieta' comprese nei singoli comuni saranno eseguite sotto la direzione di un delegato dalla rispettiva Commissione censuaria comunale, e sotto la vigilanza della Commissione stessa, in contradditorio coi rispettivi possessori, da avvisarsi come all'articolo precedente, i quali potranno farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal sindaco. L'assenza loro non sospendera' il corso della operazione.
[2]Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dalla Commissione, o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti, o risolute dalla Commissione, giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.
[3]I termini stabili saranno riferiti in mappa, e di tutte le operazioni occorse, e delle relative dichiarazioni dei possessori, si redigera' atto in due esemplari, da conservarsi l'uno presso il Comune, l'altro presso l'Amministrazione catastale.
Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 12 febbraio 1897
