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[1]Le spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l'accelerata formazione del catasto, giusta l'art. 47, non saranno prese a calcolo nel determinare i limiti dell'imposta fondiaria provinciale fissati dagli articoli 50 e 52.
[2]A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo Stato, la somma del rimborso andra' in diminuzione della sovrimposta votata nell'anno.
Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 16 dicembre 2009
