Art. 47-ter
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[1]((Per effetto della presente legge alle epoche precise fissate dalla tabella suddetta, sara' applicata al nuovo estimo accertato nelle quindici provincie a lavori accelerati l'aliquota dell'8 per cento, in via provvisoria, e salva l'applicazione senza effetto retroattivo dell'estimo definitivo e della aliquota comune coll'attivazione generale del catasto in tutto il Regno.
[2]Se alle epoche indicate i lavori del catasto non fossero terminati, l'aliquota dell'8 per cento avra' egualmente applicazione, per ogni singola provincia, dalle date stabilite nella surriferita tabella all'effetto dei conseguenti sgravi e rimborsi.
[3]Le anticipazioni fatte dalle provincie saranno ad esse rimborsate dal Governo alle date determinate dalla tabella stessa.
[4]Nelle provincie di Modena e di Reggio Emilia l'aliquota dell'8 per cento sara' applicata appena ultimati i lavori catastali e ad ogni modo non piu' tardi del 1° gennaio 1902.
[5]Nella provincia di Massa l'aliquota suddetta sara' applicata col 1° gennaio 1904)).
Testo in vigore dal 12 febbraio 1897 al 16 dicembre 2009
