Art. 47-bis
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[1]((Nelle provincie che hanno gia' chiesto l'acceleramento del catasto e nelle tre provincie del compartimento modenese, i lavori saranno proseguiti senza interruzione.
[2]Le provincie che hanno gia' chiesto l'acceleramento non potranno essere obbligate ad anticipazione di spese allo Stato superiori a quelle risultanti dalla tabella A, annessa alla presente legge, ed il nuovo censimento dovra' essere compiuto ed attivato nelle epoche risultanti dalla tabella stessa)).
Testo in vigore dal 12 febbraio 1897 al 16 dicembre 2009
