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[1]Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto a eccezione delle seguenti:
[2]Saranno a carico delle provincie:
- a)le retribuzioni e le indennita' ai delegati provinciali per le Giunte tecniche;
- b)le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali;
- c)i locali, coi relativi mobili, ed il riscaldamento per gli uffici delle Giunte tecniche e per quelli di ispezione.
[3]Saranno a carico dei comuni:
- a)le spese di delimitazione e terminazione dei territorii comunali;
- b)le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali;
- c)i locali, coi relativi mobili, e riscaldamento per gli uffici degli operatori catastali del comune;
- d)le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune.
[4]Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprieta' saranno a carico dei rispettivi possessori.
Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 16 dicembre 2009
