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[1]Nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione delle finanze potra' accordare una moderazione dell'imposta dell'anno.

[2]Nei casi straordinari di gravi infortuni, non preveduti nella formazione dell'estimo, i quali colpiscano determinate zone di terreno o determinate colture, si provvedera' con speciali disposizioni legislative.

Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art38 · fonte del testo

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