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[1]Nel caso che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione delle finanze potra' accordare una moderazione dell'imposta dell'anno.
[2]Nei casi straordinari di gravi infortuni, non preveduti nella formazione dell'estimo, i quali colpiscano determinate zone di terreno o determinate colture, si provvedera' con speciali disposizioni legislative.
Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 16 dicembre 2009
