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[1]Il catasto sara' conservato e tenuto in corrente in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori.

[2]Le volture catastali saranno obbligatorie, e non potranno esser fatte che sulla fede di atti pubblici, e di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio, o accertate giudizialmente.

Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art34 · fonte del testo

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