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[1]Le Giunte tecniche, le Commissioni censuarie, i loro delegati ed i periti catastali avranno diritto di accedere, per gli effetti della presente legge, alle private proprieta'.
[2]Chiunque fara' opposizione sara' soggetto ad una pena pecuniaria da lire dieci a lire cento.
Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 8 novembre 1896
