Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1886 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le acque di irrigazione s'intenderanno comprese pel loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono. Nel caso pero' di terreni irrigati con acque in tutto od in parte di affitto o concesse a canone, sara' fatta dal reddito una proporzionata detrazione per il costo dell'acqua.
Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 16 dicembre 2009
