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[1]Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all'articolo 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684, e cioe' le costruzioni rurali coi loro accessorii, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sieno inoltre destinate:

  • a)all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;
  • b)al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;
  • c)alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonche' alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

[2]I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.

Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art15 · fonte del testo

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