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[1]I terreni saranno rilevati nello stato di coltura o destinazione nel quale si troveranno all'atto del rilevamento.
[2]Non si avra' tuttavia riguardo a quei miglioramenti che il possessore dimostrera' di aver fatto posteriormente al 1° gennaio 1886, ne' a deterioramenti intenzionali a frode del catasto, o dipendenti da circostanze affatto accidentali e transitorie.
[3]Le norme per l'applicazione di queste disposizioni saranno stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 16 dicembre 2009
