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[1]La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualita' e classe.

[2]La rendita imponibile e' quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali.

[3]I fondi saranno considerati in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione, secondo gli usi e le condizioni locali, e la quantita' del prodotto sara' determinata sulla base della media del dodicennio che precede l'anno della pubblicazione della presente legge, ovvero di quel periodo piu' lungo di tempo che per alcune speciali colture fosse necessario a comprendere le ordinarie vicende delle medesime.

[4]Non si terra' conto di una straordinaria diligenza o trascuranza.

Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art11 · fonte del testo

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