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Di regola ogni comune amministrativo avra' una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro delle Finanze, con decreto speciale, sulla proposta delle Giunte tecniche o delle Commissioni censuarie comunali e sentite le Giunte comunali.
Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 8 gennaio 1920
