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[1]Sara' provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo: Di accertare le proprieta' immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni; Di perequare l'imposta fondiaria.
[2]E cio' nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 16 dicembre 2009
