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Il personale gia' inscritto all'Ente da almeno cinque anni ed esonerato dal servizio per ragioni di eta' o di salute ha facolta' di continuare volontariamente l'iscrizione, mediante il versamento di un contributo nella misura che sara' stabilita dal Comitato esecutivo di cui all'art. 21.
Testo in vigore dal 5 ottobre 1939 al 22 dicembre 2008
