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[1]In caso di cessazione dei rapporto di prestazione d'opera o durante i periodi di servizio militare in cui non sia corrisposta la retribuzione o questa sia corrisposta in misura ridotta, l'Amministrazione e l'inscritto sono esonerati dal pagamento dei contributi assicurativi.

[2]L'inscritto e le persone di famiglia conservano, peraltro, il diritto alle prestazioni per un mese dalla cessazione del rapporto di prestazione di opera o dall'inizio del servizio militare se l'inscrizione all'Ente data da almeno un anno.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1939 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-28;1436~art7 · fonte del testo

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