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Con regolamento da approvarsi con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni e di quello per le finanze di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per la grazia e giustizia e da adottarsi in base all'art. 1, e 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge, che entrera' in vigore il 1° luglio 1939-XVII.
Testo in vigore dal 5 ottobre 1939 al 22 dicembre 2008
