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[1]Le casse, societa' ed enti, comprese le mutue interne eventualmente esistenti presso gli enti previsti dall'art. 2 aventi le finalita' di previdenza e di assistenza stabilite nella presente legge a favore delle categorie di personale obbligatoriamente iscritte all'Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, sono soppresse e poste in liquidazione.
[2]La soppressione di ciascuno degli enti di cui al precedente comma e' determinata dal Ministro per le corporazioni, con provvedimento non soggetto a gravame.
[3]Alla liquidazione di detti enti provvedera' l'Ente nazionale fascista per i dipendenti da enti di diritto pubblico, al quale saranno devolute le residue attivita' patrimoniali nette degli enti stessi.
[4]Il personale dipendente dai detti Enti puo' essere esonerato dal servizio e, in tal caso, e' ammesso al trattamento di quiescenza eventualmente spettantegli a mente delle vigenti leggi e delle particolari disposizioni di ciascun ente.
Testo in vigore dal 5 ottobre 1939 al 22 dicembre 2008
