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[1]L'Ente deve costituire un fondo di riserva ordinario ed uno straordinario.
[2]Il fondo di riserva ordinario serve a fronteggiare gli eventuali disavanzi di esercizio ed a coprire i rischi per i casi di morte, e a esso deve assegnarsi il settantacinque per cento dell'avanzo di gestione, risultante dal bilancio consuntivo, oltre agli interessi del fondo stesso.
[3]L'assegnazione predetta cessera' quando il fondo di riserva ordinario avra' raggiunto un ammontare pari alla somma delle spese sostenute nell'ultimo triennio per gli scopi dell'Ente e sara' ripresa ogni volta che il fondo stesso risulti inferiore a tale somma e sino a concorrenza della stessa.
[4]Il fondo di riserva straordinario serve agli scopi complementari dell'Ente previsti dall'ultimo comma di cui all'art. 3 della presente legge, o da deliberazione del Consiglio di amministrazione.
[5]A detto fondo debbono attribuirsi il venticinque per cento dell'avanzo di gestione risultante dal bilancio e gli interessi del fondo stesso.
[6]In caso di disavanzi di esercizio dovuti a circostanze eccezionali e qualora il fondo di riserva ordinario risulti diminuito della meta' della misura predetta, il Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze puo', su istanza dell'Ente, autorizzare prelevamenti dal fondo di riserva straordinario a favore di quello ordinario.
[7]Le somme costituenti il fondo di riserva ordinario od il fondo di riserva straordinario devono essere depositate presso Istituti di credito di diritto pubblico o investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
[8]Le somme costituenti il fondo di riserva straordinario possono essere anche investite in immobili da destinare agli scopi dell'Ente.
Testo in vigore dal 5 ottobre 1939 al 22 dicembre 2008
