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[1]Il Consiglio di amministrazione e' composto del presidente e dei seguenti membri nominati con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze:

[2]1° un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e delle corporazioni;

[3]2° tre rappresentanti degli enti interessati scelti dal Ministro per le corporazioni;

[4]3° il fiduciario nazionale dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego;

[5]4° due rappresentanti degli iscritti designati dall'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

[6]I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Allo scadere del quadriennio cessano dalle funzioni e anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1939 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-28;1436~art20 · fonte del testo

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