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[1]E' obbligatoriamente iscritto all'Ente tutto il personale, comunque denominato, dipendente dagli Enti di diritto pubblico che saranno elencati nel regolamento di cui all'art. L'obbligo della iscrizione non si applica al personale dipendente dalle organizzazioni sindacali e dai loro enti collaterali, ninche' a quello dipendente da enti o da aziende di diritto pubblico sottoposti all'inquadramento sindacale.
[2]L'elenco degli enti di cui al comma precedente potra' essere modificato con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per l'interno.
[3]Possono essere iscritti all'Ente gli impiegati e i salariati dipendenti da altri enti o istituti pubblici e da enti morali, non soggetti alla legge sui rapporti collettivi di lavoro, non compresi nell'elenco di cui al precedente comma, sempreche' l'iscrizione sia deliberata dalla rispettiva Amministrazione, previo accordo con l'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego e dal Consiglio di amministrazione, dell'Ente e riguardi tutto il personale di ciascun ente o determinate categorie di esso.
Testo in vigore dal 5 ottobre 1939 al 22 dicembre 2008
