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[1]Il termine per ricorrere ai sensi dell'articolo precedente e di giorni 30 dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata entro i 60 giorni successivi alla data del ricorso.
[2]Trascorso tale ultimo termine senza che sia stata pronunciata la decisione o qualora questa confermi il provvedimento impugnato, l'interessato ha facolta' di adire la magistratura ordinaria.
Testo in vigore dal 5 ottobre 1939 al 22 dicembre 2008
