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[1]Agli effetti della presente legge sono considerate persone di famiglia dell'inscritto:
[2]1°il coniuge, anche se separato legalmente, purche' la separazione sia dovuta a colpa dell'altro coniuge, o anche se da questo ingiustamente abbandonato. Quando il coniuge sia il marito dell'inscritta, la prestazione avra' luogo soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico dell'inscritta;
[3]2°i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di eta' inferiore agli anni 21 o di eta' superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro;
[4]3° i genitori conviventi, a carico e inabili al lavoro.
Testo in vigore dal 5 ottobre 1939 al 22 dicembre 2008
